Sex Offender: riflessioni sul senso della pena

20 06 2008

di Valentina Palmucci

Il nostro ordinamento penitenziario prevede il trattamento quale offerta di interventi rivolti alla persona al fine di costruire con essa un percorso di rivisitazione critica del proprio vissuto, e quindi anche del reato, e di autodeterminazione al cambiamento. A tal proposito si ricorda una nota a cura dell’Ufficio Centrale della formazione e dell’aggiornamento del personale, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (1998), redatta per specificare approcci e problematiche relative alla gestione degli aggressori sessuali in carcere, dove nel constatare l’aumento negli ultimi anni di tale tipologia di detenuti si afferma sia necessario, “tenendo conto…della possibilità di individualizzazione dei programmi contemplata dalla legge penitenziaria, rendere disponibili anche per i Sex Offenders opportunità che includano, fra le altre, l’offerta di occasioni di riflessione personalizzata, vis à vis con un operatore ovvero in gruppo, da modularsi in relazione alle risorse disponibili”. Tale riflessione personalizzata, secondo la direttiva del DAP, dovrebbe essere concepita “in forma e con contenuti e finalità non dissimili da quanto caratterizza i rapporti che gli operatori dell’area psicosociopedagogica intessono quotidianamente con altri autori di reato giacché la legge non esplicita distinzioni che non siano riferibili alla intrinseca irripetibilità di ciascun soggetto e di ciascuna storia”.

Il trattamento imposto giudiziariamente non può essere assimilato al trattamento medico in quanto non è più relativo alla coppia paziente-terapeuta esistendo sempre una terza parte, rappresentata da colui che impone tale costrizione. In questa relazione triangolare vi è una zona di tensione tra il terapeuta, che mira ad alleviare le sofferenze del paziente e colui che impone il trattamento che ha il dovere di punire il delinquente e di proteggere la società. Per superare tale tensione occorre trovare un accordo tra le parti basato sulla reciproca fiducia, sul rispetto del ruolo dell’altro nella società e sugli scopi comuni che risiedono sia nell’interesse del paziente che della comunità. Leggi il seguito di questo post »





Sex offender: il mostro in carcere

6 06 2008

di Valentina Palmucci

In Italia, una donna su tre ha subito almeno una violenza fisica o sessuale, quasi il 5% è stato vittima di uno stupro o di un tentativo di stupro e circa nella metà dei casi questo è avvenuto ad opera dei partner. Nel 96% dei casi la donna non sporge denuncia e spesso sopporta in silenzio, senza rivelare a nessuno cosa le è successo. La maggioranza dei tragici fatti avvengono tra le pareti domestiche. Sono frutto di raptus improvvisi dovuti a momenti di follia e spesso sono legati a tossicodipendenza, alcolismo o a situazione di degrado e di emarginazione.

A volte gli aggressori provengono da famiglie in cui hanno vissuto l’esperienza della violenza oppure da famiglie fortemente gerarchizzate, talvolta sono persone dall’apparenza normale, incapaci però di gestire l’emotività, la frustrazione che deriva dal confronto con l’altro, il più delle volte il gesto violento nasce dal desiderio di dominio. Sono soggetti pericolosi che se non vengono presi in carico dal punto di vista terapeutico quasi sempre commettono nuovi reati violenti e spesso anche di natura sessuale. Per gli aggressori sessuali la pena detentiva non è un valido deterrente, in quanto spesso il loro gesto violento è di natura compulsiva; se però il carcere diventa il luogo della riflessione autentica sulle proprie condotte criminose, allora la pena rappresenta una opportunità, spesso la prima, quasi sempre l’unica, per iniziare ad affrontare i propri “demoni” e per ritornare in seno alla società più consapevoli e quindi meno pericolosi. L’introduzione di nuove misure legislative che inaspriscono le pene per i reati violenti e di natura sessuale ed introducono nuove fattispecie di reato, come ad esempio gli atti persecutori, il c.d. stalking (con il termine atti di stalking vengono definiti quegli atteggiamenti tramite i quali una persona affligge, perseguita un’altra persona con intrusioni, appostamenti, tentativi di comunicazione ripetute e indesiderate, come ad esempio lettere, telefonate, e-mail, sms, tali da provocare nella “vittima” ansia e paura, e da renderle impossibile il normale svolgimento della propria esistenza; per maggiori informazioni www.stalking.it) è senza dubbio un passo importante, ma forse insufficiente. Forse bisogna iniziare a considerare il rovescio della medaglia: prevenire la recidiva anche attraverso il trattamento degli autori di crimini sessuali, attraverso la realizzazione di un apparato di presa in carico terapeutica dell’autore di crimini sessuali che preveda per gli operatori interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione e per i condannati la strutturazione di percorsi trattamentali che nascano nel contesto intramurario ma che proseguano successivamente sul territorio.

Gli interventi trattamentali rivolti ai c.d. sexual offenders si possono configurare come un esempio di prevenzione terziaria, in quanto mirano essenzialmente a prevenire la recidiva mediante l’offerta terapeutica inserita all’interno di una rete di misure di controllo sociale. In molti paesi è stata scelta già da tempo la soluzione del trattamento giudiziariamente imposto, non solo al momento dell’esecuzione penale, come condizione per accedere alla liberazione condizionale, ma addirittura ancora prima dell’emanazione della sentenza, come provvedimento alternativo alla custodia cautelare. Leggi il seguito di questo post »